Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione, quelli penali nonche' quelli connessi all'applicazione dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo. La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Decorso il termine del 30 settembre 1986 senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia. ((I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati)).

Testo vigente dal 14 gennaio 1988

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 107/1989

    Questione infondata
    16 marzo 1989

    Posto che il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, per edifici compresi in una lottizzazione illegale, è subordinato alla sanatoria della stessa lottizzazione, attraverso l'approvazione di una variante agli strumenti urbanistici, secondo il disposto degli artt. 29 e 32 lettera b della legge 28 febbraio 1985, n.47, se lo stesso sistema fosse stato esteso alle lottizzazioni (allo stato) puramente negoziali, la programmazione edificatoria del territorio sarebbe stata ulteriormente compromessa, senza che peraltro esistessero quei presupposti economici e sociali, connessi all'esistenza di un insediamento abusivo, che nella legge in esame limitano la discrezionalità della Pubblica Amministrazione. (Dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt.31, 34, 35, 38 e 44 l.28 febbraio 1985, n.47, nella parte in cui non prevedono sanatoria per la lottizzazione abusiva puramente negoziale).

    Art. 3 cost. · Art. 31 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 34 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 35 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

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  • Ordinanza n. 1069/1988

    Questione inammissibile
    6 dicembre 1988

    La questione di legittimità costituzionale concernente l'inapplicabilità del "condono edilizio" al reato di lottizzazione abusiva cd. negoziale - caratterizzata dal solo frazionamento e vendita di lotti - è inammissibile per insufficiente motivazione sulla rilevanza, in quanto l' ordinanza di rimessione non consente di stabilire se al caso di specie sia inapplicabile la nuova disciplina di cui all'art. 18, comma primo, L.n. 47 cit., alla cui stregua la lottizzazione abusiva negoziale postula l'esistenza di condizioni oggettive ulteriori rispetto alla pura e semplice vendita od atto equiparato. (Manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa agli artt. 31, 34, 35, 38 e 44, L. 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui consentono il condono per la sola lottizzazione abusiva con realizzazione di opere). - S. n. 369/1988; O nn. 317, 704, 805/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 31 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 34 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 35 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

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  • Ordinanza n. 805/1988

    Questione inammissibile
    14 luglio 1988

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Lucera con due ordinanze del 16 g…

    Art. 3 cost. · Art. 31 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 34 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 35 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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