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Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilita' o di agibilita' deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni. Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente. 2 3 Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata a L. 250.000. 1

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1985, n. 298, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge medesima, e' prorogato al 31 dicembre 1985. Tale termine e' prorogato al 31 dicembre 1986 per gli immobili o porzioni di essi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprieta' degli enti pubblici territoriali."

2

Il D.L. 20 novembre 1985, 656, convertito senza modificazioni dalla L. 24 dicembre 1985, n. 780, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Il termine per la denuncia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' fissato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, e' prorogato al 31 dicembre 1986."

D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 1988, n. 68

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Il D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 1988, n. 68, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1989. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni."

Testo in vigore dal 14 marzo 1988 al 14 febbraio 1989

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11 versioni dal 1985

1985oggi
  1. 1 gennaio 2002 — oggiin vigoreper 25 anni
  2. 1 marzo 1994 — 1 gennaio 2002per 8 anni
  3. 25 marzo 1993 — 1 marzo 1994per 11 mesi
  4. 21 marzo 1993 — 25 marzo 1993per 4 giorni
  5. 11 febbraio 1992 — 21 marzo 1993per un anno
  6. 4 giugno 1990 — 11 febbraio 1992per un anno
  7. 14 febbraio 1989 — 4 giugno 1990per un anno
  8. 14 marzo 1988 — 14 febbraio 1989per 11 mesi
  9. 22 novembre 1985 — 14 marzo 1988per 2 anni
  10. 23 giugno 1985 — 22 novembre 1985per 5 mesi
  11. 2 marzo 1985 — 23 giugno 1985testo originarioper 4 mesi

urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art52 · fonte su Normattiva