Art. 52 — Iscrizione al catasto
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Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilita' o di agibilita' deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni. Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente. Per le dichiarazioni presentate successivamente al termine di cui al precedente comma e' dovuto il diritto fisso di lire 250.000. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1985, n. 298, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge medesima, e' prorogato al 31 dicembre 1985. Tale termine e' prorogato al 31 dicembre 1986 per gli immobili o porzioni di essi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprieta' degli enti pubblici territoriali."
Testo in vigore dal 23 giugno 1985 al 22 novembre 1985
