Il Pretore, con proprio decreto, fissa la udienza di comparizione personale delle parti davanti a se', ordinando che il ricorso e il decreto siano notificati anche a chi, a suo giudizio, sulla scorta delle notizie e della documentazione di cui all'articolo precedente, risulti interessato al ricorso stesso, compreso il creditore ipotecario. L'udienza di comparizione deve aver luogo in ogni caso non oltre il 60° giorno dalla data di presentazione del ricorso.

Testo vigente dal 6 agosto 1966

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 53/1974

    Illegittimità dichiarata
    6 marzo 1974

    dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi); dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 otto…

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Nuove norme in materia di enfiteusi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607~art3 · fonte su Normattiva