Art. 13 — Accertamento e contestazione delle infrazioni - Applicazione della sanzione amministrativa - Opposizione
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[1]Le infrazioni previste nel primo comma dell'articolo precedente sono accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, in relazione al luogo ove l'azienda pubblica o privata ha la sua sede. L'infrazione e' immediatamente contestata e, se cio' non sia possibile, l'Ispettorato provinciale del lavoro deve notificare al trasgressore l'accertamento dell'infrazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il trasgressore e' ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, e con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione amministrativa prevista. Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, se ritenga fondato l'accertamento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento stesso, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravita' della violazione, ed ingiunge all'autore della violazione e alle persone solidalmente obbligate di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima insieme con le spese di notificazione, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, puo' proporre azione dinanzi al pretore del luogo in cui l'infrazione e' stata accertata. Nel procedimento di opposizione, l'opponente puo' stare in giudizio senza ministero difensore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento e' esente da imposta di bollo e la relativa decisione non e' soggetta alla formalita' della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da effettuarsi a cura della cancelleria. E' inappellabile la sentenza che decide la controversia. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, si procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa, a norma del precedente articolo 12, non si trasmette agli eredi. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/11/1971, n. 301 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 6 novembre 1971 al 15 dicembre 1981
