Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

Art. 18 — Accordi aziendali in materia retributiva - Decorrenza dei loro effetti ai fini previdenziali

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Gli accordi aziendali istitutivi o modificativi degli elementi accessori, di cui al primo comma, lettera d), dell'articolo 5, devono essere portati dalle aziende a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un mese dalla data della loro stipulazione o approvazione, ed hanno effetto, ai fini dell'inclusione degli elementi anzidetti nella retribuzione pensionabile, con la decorrenza stabilita dagli accordi stessi. Alle aziende che non ottemperino a quanto prescritto nel precedente comma saranno applicate le sanzioni civili di cui all'articolo 11, secondo comma, della presente legge.

Testo in vigore dal 6 novembre 1971 al 13 luglio 2011

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art18 · fonte su Normattiva