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E' iscritto obbligatoriamente al Fondo:

  • a)il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta stabile, dipendente da:
  • 1)aziende private esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna, tenute alla applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativi allegati, successive aggiunte e modificazioni;
  • 2)comuni, province, regioni e loro consorzi esercenti, in economia o mediante aziende speciali, i servizi di cui al precedente punto 1) e tenuti all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nonche' relativi allegati e successive aggiunte e modificazioni;
  • b)il personale effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) nei confronti dei quali non ricorre l'obbligo di applicazione del regolamento di cui all'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
  • c)il personale dipendente da aziende esercenti in appalto operazioni di riparazione, manutenzione, rifornimento e ricovero dei mezzi di trasporto utilizzati dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) per la gestione del pubblico servizio, sempreche', per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, siano state loro estese le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Sono esclusi dall'iscrizione:
  • 1)i dirigenti;
  • 2)il personale straordinario di cui al quinto comma dell'articolo 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, denominato personale avventizio dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1947, n. 1363;
  • 3)i guardiabarriere e le guardie di fermata;
  • 4)gli iscritti alla cassa speciale di previdenza per il personale addetto alla Azienda trasporti municipali di Milano, purche' il trattamento garantito agli iscritti risulti non inferiore a quello del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
  • 5)il personale assunto con contratto a termine ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230;
  • 6)gli apprendisti di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;
  • 7)il personale che svolge attivita' alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto soltanto in alcune stagioni dell'anno ovvero con frequenza inferiore ai quattro giorni alla settimana.

Testo in vigore dal 6 novembre 1971 al 1 gennaio 1996

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art4 · fonte su Normattiva