Art. 18 — Prescrizione dei contributi
La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 16.
Testo vigente dal 14 gennaio 1981
