La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 16.

Testo vigente dal 14 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-01-03;6~art18 · fonte su Normattiva