Art. 17 — Pagamento dei contributi
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I contributi minimi di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 10, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per meta' contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 16, e per l'altra meta' entro il 31 dicembre successivo. I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa. Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 16, quarto comma. La Cassa puo' provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 16, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette. Ai fini della riscossione la Cassa puo' in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita. Date e modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1981 al 24 luglio 1997
