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Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 9, nonche' degli eventuali contributi individuali previsti dalla precedente legislazione. Sulle somme da rimborsare e' dovuto l'interesse legale dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti. Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreche' non abbiano titolo alla pensione indiretta. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto puo' ripristinare il precedente periodo di anzianita' restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo gli adeguamenti di cui all'articolo 15, secondo comma, a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1981 al 2 novembre 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 369/1995

    Questione infondata
    24 luglio 1995

    Manifesta infondatezza della questione, avendo la Corte già giudicato non irrazionali i criteri più restrittivi con cui l'art. 15 della legge n. 290 del 1990 ha ridefinito il contemperamento tra il principio di solidarietà di gruppo e l'interesse individuale dei singoli al rimborso dei contributi in caso di cessazione dall'iscrizione alla Cassa senza avere maturato i requisiti del diritto a pensione, e ciò indipendentemente, per quanto riguarda i liberi professionisti titolari di pensione a carico dello Stato, dalla possibilità (ora negata ma che peraltro dopo il trasferimento della gestione delle pensioni statali dal Ministero del tesoro alla INPDAP non dovrebbe tardare ad essere assicurata) di conseguire un supplemento di pensione mediante ricongiunzione contributiva, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 290. - S. n. 450/1993. red.: S. P.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 20 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti · Art. 15 Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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