Art. 20 — Restituzione dei contributi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1981 al 2 novembre 1990. Leggi il testo vigente →
Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 9, nonche' degli eventuali contributi individuali previsti dalla precedente legislazione. Sulle somme da rimborsare e' dovuto l'interesse legale dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti. Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreche' non abbiano titolo alla pensione indiretta. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto puo' ripristinare il precedente periodo di anzianita' restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo gli adeguamenti di cui all'articolo 15, secondo comma, a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1981 al 2 novembre 1990
