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La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'articolo 2. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1981 al 2 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1981-01-03;6~art3 · fonte su Normattiva