Art. 3 — Pensione di anzianità
La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. 10 La pensione e' determinata con applicazione dell'articolo 2, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
10La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 7 aprile 2006, n. 137 (in G.U. 1a s.s. 12/04/2006, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma.
Testo vigente dal 13 aprile 2006
