Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1941 al 24 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

Fermo restando il disposto di cui all'articolo precedente, l'affissione di manifesti di propaganda politica, sociale e culturale in luogo pubblico o esposto al pubblico, anche se richiesta da Enti, Amministrazioni ed Autorita' pubbliche non statali, deve essere preventivamente autorizzata dal Prefetto competente, il quale, ove lo creda, puo' sentire il Ministero della cultura popolare, circa la opportunita' della affissione.

Testo in vigore dal 3 aprile 1941 al 24 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 11/1974

    Ha colpito questo articolo
    23 gennaio 1974

    L'art. 3 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, che vieta l'affissione di manifesti di propaganda politica, sociale e culturale in luogo pubblico senza l'autorizzazione del prefetto, implica un preventivo esame ed un controllo dell'autorità sul contenuto dello scritto, certamente non conciliabili con il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero. Pertanto detta disposizione è costituzionalmente illegittima perché in contrasto con l'art. 21, secondo comma, della Costituzione.

    Art. 21 cost. · Art. 663 c.p. · Art. 3 Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni · Art. 10 Disposizioni sulla stampa

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-01-23;166~art3 · fonte del testo