È infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 23 gennaio 1941 n. 166, 9 D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, 113 T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e 663 C.P. - nella parte in cui contemplano come contravvenzione l'affissione di stampati o manoscritti fuori degli spazi a ciò destinati - sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, sul presupposto che il potere dell'autorità in ordine alla determinazione o meno degli spazi stessi, sia illimitato o insindacabile. Tale assunto è erroneo essendo l'autorità locale obbligata, in base al citato art. 9 del D.L.C.P.S. 1947, N. 1417, alla predeterminazione degli spazi e dovendo provvedere, in caso di eventuale inerzia, il prefetto in via definitiva; all'osservanza dei predetti doveri d'ufficio soccorrono apposite norme penali (art. 328 e 323 cod. pen.). L'esigenza di assicurare appositi spazi per consentire la manifestazione del pensiero va contemperata con altre esigenze pubbliche, quali quella della tutela dell'estetica e del decoro cittadino, della sicurezza connessa alla viabilità, come chiaramente emerge dalla normativa impugnata. Inoltre, per giurisprudenza costante della Corte, anche con specifico riferimento a casi similari, le disposizioni che disciplinano l'esercizio di un diritto sono legittime - perché il concetto di limite è insito nel concetto di diritto - "sempreché il diritto attribuito dalla Costituzione non venga ad essere snaturato" il che non si verifica, per le ragioni suddette, nel caso in esame (sentenze n. 48 del 1964; n. 49 del 1965; n. 1 del 1956, con la quale fu negato il contrasto con l'art. 21 della Costituzione del quinto comma dell'art. 113 t.u.l.p.s.).
Art. 398 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 21 cost.