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L'obbligo, dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonche' di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi comuni. Qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, il contravventore e' punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire ottantamila se trattasi di parti di armi comuni.

Testo in vigore dal 21 aprile 1975 al 1 luglio 2011

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 385/1987

    Questione infondata
    12 novembre 1987

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata dal Pretore di Brescia con ord. 5 febbraio 1980 in riferimento all'art. 3 Cost. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: GA…

    Art. 3 cost. · Art. 19 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 17 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 34 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art19 · fonte su Normattiva