Art. 4-bis — Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 2026 al 25 aprile 2026. Leggi il testo vigente →
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza ((, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta,)) e' punito con la reclusione da uno a tre anni. ((La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonche' strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti)). Salvo che il porto ((...)) sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso:
- a)da persone travisate o da piu' persone riunite;
- b)nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
- c)nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
- d)in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica. ((Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.)) ((Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.))
Testo in vigore dal 25 febbraio 2026 al 25 aprile 2026
