Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

Art. 4-bis — Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio

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(( Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso:

  • a)da persone travisate o da piu' persone riunite;
  • b)nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
  • c)nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
  • d)in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica)).

Testo in vigore dal 15 novembre 2023 al 25 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art4bis · fonte su Normattiva