Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria

Art. 20 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645

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I maggiori valori delle attivita' delle imprese, in qualsiasi forma costituite, concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio nel quale sono realizzati o distribuiti o iscritti in bilancio. Per gli imprenditori diversi dalle societa' e dagli enti tassabili in base a bilancio e dalle altre societa' indicate dall'art. 2200 del Codice civile, la disposizione del comma precedente si applica soltanto alle attivita' comunque afferenti all'esercizio dell'impresa. I maggiori valori iscritti nei bilanci di esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge e non computati ai fini della determinazione del reddito imponibile, concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui vengono imputati a capitale, realizzati o distribuiti. Sono esclusi i maggiori valori direvanti da rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate in conformita' alla legge 11 febbraio 1952, n. 74.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 2 febbraio 1956

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 200/1987

    Parametro
    28 maggio 1987

    dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 106, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di società tassabili in base a bilancio non esercenti attività commerciali. Così d…

    Art. 76 cost. · Art. 106 Testo unico imposte dirette · Art. 20 Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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