Art. 20 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
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I maggiori valori delle attivita' delle imprese, in qualsiasi forma costituite, concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio nel quale sono realizzati o distribuiti o iscritti in bilancio. Per gli imprenditori diversi dalle societa' e dagli enti tassabili in base a bilancio e dalle altre societa' indicate dall'art. 2200 del Codice civile, la disposizione del comma precedente si applica soltanto alle attivita' comunque afferenti all'esercizio dell'impresa. I maggiori valori iscritti nei bilanci di esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge e non computati ai fini della determinazione del reddito imponibile, concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui vengono imputati a capitale, realizzati o distribuiti. Sono esclusi i maggiori valori ((derivanti)) da rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate in conformita' alla legge 11 febbraio 1952, n. 74.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1956 al 1 gennaio 1960
