Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria

Art. 22 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645

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Per il primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta afferente la parte del reddito imponibile accertata in dipendenza dell'iscrizione in bilancio di redditi sottratti a tassazione negli esercizi anteriori alla data stessa e' rateata, su richiesta del contribuente, fino a cinque anni.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1960

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. 36 parole tolte.

tolto: I redditi sottratti a tassazione negli esercizi precedenti concorrono, ai soli fini della tassazione definitiva di conguaglio, a formare il reddito imponibile nell'esercizio nel quale sono imputati a capitale o distribuiti o comunque emergono dal bilancio.Per il primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art22 · fonte del testo