Art. 22 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per il primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta afferente la parte del reddito imponibile accertata in dipendenza dell'iscrizione in bilancio di redditi sottratti a tassazione negli esercizi anteriori alla data stessa e' rateata, su richiesta del contribuente, fino a cinque anni.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008
