Art. 22 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
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I redditi sottratti a tassazione negli esercizi precedenti concorrono, ai soli fini della tassazione definitiva di conguaglio, a formare il reddito imponibile nell'esercizio nel quale sono imputati a capitale o distribuiti o comunque emergono dal bilancio. Per il primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta afferente la parte del reddito imponibile accertata in dipendenza dell'iscrizione in bilancio di redditi sottratti a tassazione negli esercizi anteriori alla data stessa e' rateata, su richiesta del contribuente, fino a cinque anni.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
