Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1963 al 24 novembre 1963. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 29 dicembre 1962, n.1745.
Abrogato dal 1 gennaio 1963
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Articolo abrogato dalla l. 29 dicembre 1962, n.1745.
Abrogato dal 1 gennaio 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1959 al 1 gennaio 1963. 69 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 della presente legge si applicano le sanzioni previste nell'art. 13 della legge 9 febbraio 1942, n. 96, e nell'art. 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi tributarie per la inosservanza da parte di aziende o istituti di credito, societa' finanziarie e fiduciarie e agenti di cambio, delle prescrizioni contenute nelle leggi stesse.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1962, N.1745
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art44 · fonte del testo