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Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 della presente legge si applicano le sanzioni previste nell'art. 13 della legge 9 febbraio 1942, n. 96, e nell'art. 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi tributarie per la inosservanza da parte di aziende o istituti di credito, societa' finanziarie e fiduciarie e agenti di cambio, delle prescrizioni contenute nelle leggi stesse.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 20 agosto 1959

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