Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 29 dicembre 1962, n.1745.
Abrogato dal 14 gennaio 1967
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Articolo abrogato dalla l. 29 dicembre 1962, n.1745.
Abrogato dal 14 gennaio 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 1963 al 14 gennaio 1967.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 23 dicembre 1966, n. 1139
La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, [...] sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi". La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 7) che "le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art44 · fonte del testo