Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 novembre 1963 al 14 gennaio 1967. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 29 dicembre 1962, n.1745.
Abrogato dal 24 novembre 1963
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Articolo abrogato dalla l. 29 dicembre 1962, n.1745.
Abrogato dal 24 novembre 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1963 al 24 novembre 1963.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 31 ottobre 1963, n. 1458
La L. 31 ottobre 1963, n. 1458 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, semprecche', per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti e formalita' che risultino omessi." Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto l'8 dicembre 1962.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art44 · fonte del testo