Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1959 al 1 gennaio 1963. Leggi il testo vigente →

Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 della presente legge si applicano le sanzioni previste nell'art. 13 della legge 9 febbraio 1942, n. 96, e nell'art. 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi tributarie per la inosservanza da parte di aziende o istituti di credito, societa' finanziarie e fiduciarie e agenti di cambio, delle prescrizioni contenute nelle leggi stesse. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 luglio 1959, n.559

4

La L. 30 luglio 1959, n.559 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dall'art. 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sempreche', per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli adempimenti e formalita' che risultino omessi". La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1959".

Testo in vigore dal 20 agosto 1959 al 1 gennaio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 1959

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 20 agosto 1959.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 luglio 1959, n.559

    La L. 30 luglio 1959, n.559 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dall'art. 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sempreche', per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli adempimenti e formalita' che risultino omessi". La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1959".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art44 · fonte del testo