L'ultimo comma dell'art. 6 della legge 11 luglio 1952, n. 911, e' sostituito dal seguente: "L'apertura delle cassette di sicurezza, nonche' la ricognizione di quanto contenuto in esse e nei depositi a custodia e a garanzia di anticipazioni, a chiunque intestati, sara' fatta, previo parere della Commissione prevista nell'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, alla presenza del titolare, o, in sua assenza, di un notaio e con l'intervento di un delegato del Ministero del tesoro e di un delegato del Ministero delle finanze".

Testo vigente dal 19 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;706~art9 · fonte del testo