L'esame delle istanze di sblocco e' demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Ministro per il tesoro, la quale, nell'esprimere il proprio parere, terra' conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli. Alla composizione della Commissione di cui sopra e alla nomina dei componenti sara' provveduto con decreto del Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per le finanze.

Testo vigente dal 26 luglio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-07-11;911~art5 · fonte del testo