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Le opere per le quali siano state o vengano concesse le provvidenze di cui ai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452 e 9 aprile 1948, n. 399, alla legge 29 luglio 1949, n. 481, ed alla presente legge devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1953. Detto termine puo' essere prorogato dal Commissario per il turismo, per la durata massima di un anno, qualora, per l'entita' dei lavori o per giustificati motivi, la esecuzione delle opere richieda un piu' lungo periodo di tempo. All'atto della concessione delle provvidenze di cui al precedente comma viene stabilito il termine per l'inizio delle relative opere. Per le opere gia' ammesse a provvidenze e non ancora iniziate, il termine e' fissato in due mesi dalla data di entrata in vigore della presenti legge. Qualora le opere non vengano iniziate o ultimate nei termini stabiliti o vengano sospese senza giustificato motivo per un periodo di tre mesi, il Commissario per il turismo dispone la revoca dei benefici concessi ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 12 del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452 e dall'art. 6 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono subordinate alla condizione che le opere cui si riferiscono, anche se non finanziate dallo Stato, siano ultimate entro il 31 dicembre 1953, o nel termine prorogato ai sensi del primo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 30 giugno 1952 al 13 gennaio 1954
