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((Le opere per le quali siano state o vengano concesse le provvidenze di cui ai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452 e 9 aprile 1948, n. 399, alla legge 29 luglio 1949, n. 481, ed alla presente legge, devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1953, Detto termine puo' essere prorogato dal Commissario per il turismo, per la durata massima di un anno, qualora, per l'entita' dei lavori o per giustificati motivi, la esecuzione delle opere richieda un piu' lungo periodo di tempo. Il termine per l'ultimazione delle opere per le quali l'assegnazione delle provvidenze di cui al precedente comma venga disposta posteriormente al 1 luglio 1953, e' stabilito al 31 dicembre 1954, con possibilita' di proroga per la durata massima di un anno nei casi e nel modo previsti dallo stesso comma. All'atto della concessione delle provvidenze di cui al primo comma viene stabilito il termine per l'inizio delle relative opere. Per le opere gia' ammesse a provvidenze e non ancora iniziate, il termine e' fissato in due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora le opere non siano iniziate nei termini previsti dai precedenti commi o vengano sospese per un periodo di tre mesi, senza che sussistano, per entrambi i casi, motivi ritenuti giustificativi dal Commissariato per il turismo, ovvero le opere stesse non siano ultimate nei termini stabiliti, gli assegnatari decadono dai benefici concessi ed e' disposto il ricupero delle somme eventualmente erogate, che vengono riutilizzate ai sensi del precedente art. 1. Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 12 del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e dall'art 6 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono subordinate alla condizione che le opere cui si riferiscono, anche se non finanziate dallo Stato, siano ultimate entro il termine massimo previsto dal presente articolo)).
Testo in vigore dal 13 gennaio 1954 al 3 settembre 1955
