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((Le opere per le quali siano state o vengano concesse le provvidenze di cui ai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452 e 9 aprile 1948, n. 399, alla legge 29 luglio 1949, n. 481, ed alla presente legge, devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1953, Detto termine puo' essere prorogato dal Commissario per il turismo, per la durata massima di un anno, qualora, per l'entita' dei lavori o per giustificati motivi, la esecuzione delle opere richieda un piu' lungo periodo di tempo. Il termine per l'ultimazione delle opere per le quali l'assegnazione delle provvidenze di cui al precedente comma venga disposta posteriormente al 1 luglio 1953, e' stabilito al 31 dicembre 1954, con possibilita' di proroga per la durata massima di un anno nei casi e nel modo previsti dallo stesso comma. All'atto della concessione delle provvidenze di cui al primo comma viene stabilito il termine per l'inizio delle relative opere. Per le opere gia' ammesse a provvidenze e non ancora iniziate, il termine e' fissato in due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora le opere non siano iniziate nei termini previsti dai precedenti commi o vengano sospese per un periodo di tre mesi, senza che sussistano, per entrambi i casi, motivi ritenuti giustificativi dal Commissariato per il turismo, ovvero le opere stesse non siano ultimate nei termini stabiliti, gli assegnatari decadono dai benefici concessi ed e' disposto il ricupero delle somme eventualmente erogate, che vengono riutilizzate ai sensi del precedente art. 1. Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 12 del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e dall'art 6 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono subordinate alla condizione che le opere cui si riferiscono, anche se non finanziate dallo Stato, siano ultimate entro il termine massimo previsto dal presente articolo)).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1954 al 3 settembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1952 al 13 gennaio 1954. 35 parole tolte, 105 parole aggiunte.

… 1948, n. 399, alla legge 29 luglio 1949, n. 481, ed alla presente leggeaggiunto: , devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1953tolto: .aggiunto: , Detto termine puo' essere prorogato dal Commissario per il turismo, per la durata … per giustificati motivi, la esecuzione delle opere richieda un piu' lungo periodo di tempo. aggiunto: Il termine per l'ultimazione delle opere per le quali l'assegnazione delle provvidenze di cui al precedente comma venga disposta posteriormente al 1 luglio 1953, e' stabilito al 31 dicembre 1954, con possibilita' di proroga per la durata massima di un anno nei casi e nel modo previsti dallo stesso comma. All'atto della concessione delle provvidenze di cui al tolto: precedente aggiunto: primo comma viene stabilito il termine per l'inizio delle relative opere. Per le opere … il termine e' fissato in due mesi dalla data di entrata in vigore della tolto: presenti aggiunto: presente legge. Qualora le opere non tolto: vengano iniziate o ultimate nei termini stabiliti aggiunto: siano iniziate nei termini previsti dai precedenti commi o vengano sospese tolto: senza giustificato motivo per un periodo di tre mesi, tolto: il Commissario aggiunto: senza che sussistano, per entrambi i casi, motivi ritenuti giustificativi dal Commissariato per il turismo tolto: dispone la revoca deiaggiunto: , ovvero le opere stesse non siano ultimate nei termini stabiliti, gli assegnatari decadono dai benefici concessi ed tolto: il recupero aggiunto: e' disposto il ricupero delle somme eventualmente erogatetolto: .aggiunto: , che vengono riutilizzate ai sensi del precedente art. 1. Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 12 del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452 tolto: e dall'art.aggiunto: , e dall'art 6 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono subordinate alla condizione che le opere cui si riferiscono, anche se non finanziate dallo Stato, siano ultimate entro il tolto: 31 dicembre 1953, o nel termine prorogato ai sensi del primo comma del aggiunto: termine massimo previsto dal presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-06-28;677~art3 · fonte del testo