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((Le opere per le quali siano state o vengano concesse le provvidenze di cui ai provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1952, n. 677, devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1955)). 2 All'atto della concessione delle provvidenze di cui al primo comma viene stabilito il termine per l'inizio delle relative opere. Per le opere gia' ammesse a provvidenze e non ancora iniziate, il termine e' fissato in due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora le opere non siano iniziate nei termini previsti dai precedenti commi o vengano sospese per un periodo di tre mesi, senza che sussistano, per entrambi i casi, motivi ritenuti giustificativi dal Commissariato per il turismo, ovvero le opere stesse non siano ultimate nei termini stabiliti, gli assegnatari decadono dai benefici concessi ed e' disposto il ricupero delle somme eventualmente erogate, che vengono riutilizzate ai sensi del precedente art. 1. Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 12 del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e dall'art 6 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono subordinate alla condizione che le opere cui si riferiscono, anche se non finanziate dallo Stato, siano ultimate entro il termine massimo previsto dal presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 dicembre 1953, n. 935 come modificata dalla L. 4 agosto 1955, n. 698
2La L. 17 dicembre 1953, n. 935 come modificata dalla L. 4 agosto 1955, n. 698 ha disposto (con l'art. 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1955.
Testo in vigore dal 3 settembre 1955 al 22 dicembre 2008
