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Il personale dei ruoli delle cessate Camere di commercio ed industria il quale, in seguito all'inquadramento nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, ha conservato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, il trattamento di quiescenza previsto dagli ordinamenti in vigore presso gli Enti di provenienza, ha facolta', nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di chiedere al Ministero dell'industria e del commercio di essere ammesso al trattamento di pensione a carico dello Stato con decorrenza dalla data di inquadramento nei ruoli statali. Il personale che si avvale del disposto del precedente comma, nonche' quello che, ai sensi dell'art. 8, commi primo e quinto, del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, abbia gia' optato per la pensione di Stato, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento ai fini della pensione, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio ed industria ed i Consigli provinciali dell'economia ad esse succeduti.

Testo in vigore dal 17 giugno 1952 al 9 aprile 1953

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