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Il personale ex camerale inquadrato nei ruoli statali, e successivamente cessato dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, nonche' gli aventi diritto alla pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale, possono ottenere i benefici concessi dalle disposizioni previste nei precedenti articoli su presentazione al Ministero dell'industria e del commercio di apposita domanda da prodursi entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le pensioni dirette e di riversibilita' avranno decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda. I contributi per la rivalutazione dei servizi camerali e i recuperi a favore dell'Erario, previsti dai precedenti articoli, possono essere realizzati in questo caso mediante trattenute sulla pensione per un ammontare pari al terzo della medesima.

Testo in vigore dal 17 giugno 1952 al 9 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;608~art7 · fonte del testo