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Gli Enti di riforma possono pubblicare piani particolareggiati di espropriazione oltre il termine indicato nell'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e nell'art. 1 della presente legge, e fino al 30 settembre 1952, nei seguenti casi:
- 1)quando, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, siano stati esonerati dalla espropriazione terreni compresi in piani espropriativi pubblicati nei termini e sia cosi' divenuta necessaria, per integrare la quota di scorporo in osservanza della legge stessa, la pubblicazione di nuovi piani che comprendano altri terreni in luogo di quelli esonerati;
- 2)quando, dalla decisione dei ricorsi, contemplati nell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e nell'art. 1 della presente legge, derivi la necessita' di estendere l'espropriazione anche a terreni e a ditte non compresi nei piani espropriativi pubblicati nei termini;
- 3)quando nei piani di espropriazione pubblicati nei termini, risultino errori materiali od omissioni che rendano necessario sostituire terreni compresi negli stessi piani con altri di reddito complessivo non superiore, o includere nei piani stessi altri terreni.
Testo in vigore dal 24 aprile 1952 al 22 dicembre 2008
