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Gli Enti di riforma possono pubblicare piani particolareggiati di espropriazione oltre il termine indicato nell'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e nell'art. 1 della presente legge, e fino al 30 settembre 1952, nei seguenti casi:

  • 1)quando, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, siano stati esonerati dalla espropriazione terreni compresi in piani espropriativi pubblicati nei termini e sia cosi' divenuta necessaria, per integrare la quota di scorporo in osservanza della legge stessa, la pubblicazione di nuovi piani che comprendano altri terreni in luogo di quelli esonerati;
  • 2)quando, dalla decisione dei ricorsi, contemplati nell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e nell'art. 1 della presente legge, derivi la necessita' di estendere l'espropriazione anche a terreni e a ditte non compresi nei piani espropriativi pubblicati nei termini;
  • 3)quando nei piani di espropriazione pubblicati nei termini, risultino errori materiali od omissioni che rendano necessario sostituire terreni compresi negli stessi piani con altri di reddito complessivo non superiore, o includere nei piani stessi altri terreni.

Testo in vigore dal 24 aprile 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1952-04-02;339~art2 · fonte del testo