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Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma ed e' composto di nove membri. Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione. Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale. Gli eletti al Consiglio nazionale ed alla Commissione centrale sono rieleggibili.

Testo in vigore dal 13 agosto 1966 al 8 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;616~art1 · fonte del testo