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Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma ed e' composto di nove membri. Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339)). Gli eletti al Consiglio nazionale ed alla Commissione centrale sono rieleggibili.

Testo in vigore dal 8 dicembre 1990 al 26 agosto 2005

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 1990

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1966 al 8 dicembre 1990. 12 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione. tolto: Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339. Gli eletti al Consiglio nazionale ed alla Commissione centrale sono rieleggibili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-25;616~art1 · fonte del testo