Art. 1 — Elettorato
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Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma ed e' composto di nove membri. Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339)). Gli eletti al Consiglio nazionale ed alla Commissione centrale sono rieleggibili.
Testo in vigore dal 8 dicembre 1990 al 26 agosto 2005
