Art. 2 — Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1966 al 26 agosto 2005. Leggi il testo vigente →
L'elezione del Consiglio nazionale ha luogo nei trenta giorni successivi alla scadenza del Consiglio in carica e la data e' fissata dal presidente del Consiglio uscente. Il Consiglio nazionale uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio nazionale, dell'Ordine. L'avviso di convocazione e' spedito per lettera raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima, a tutti gli iscritti nell'albo. L'avviso di convocazione, che e' comunicato al Ministro per la grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e di chiusura dell'assemblea in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione e' fissata a non meno di venti giorni dalla prima.
Testo in vigore dal 13 agosto 1966 al 26 agosto 2005
