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E' autorizzato a favore del Ministero del tesoro l'utilizzo dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108:

  • a)di lire 32 miliardi per la, concessione dei finanziamenti di cui al successivo art. 2;
  • b)di lire 6 miliardi per gli acquisti di macchinari e attrezzature da parte di Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ai sensi de successivo art. 3.

Testo in vigore dal 20 ottobre 1949 al 23 luglio 1955

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