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Il valore dei terreni espropriati non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ai fini della determinazione della indennita' di espropriazione, prevista dagli articoli 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' accertato, in base ai criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta stessa, dal competente Ufficio delle imposte e sara' opponibile, sempre a questi soli effetti, davanti alle Commissioni censuarie provinciali e centrale ai sensi dei citati articoli 7 e 18.
Testo in vigore dal 25 maggio 1951 al 17 aprile 1953
