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Il valore dei terreni espropriati non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ai fini della determinazione della indennita' di espropriazione, prevista dagli articoli 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' accertato, in base ai criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta stessa, dal competente Ufficio delle imposte e sara' opponibile, sempre a questi soli effetti, davanti alle Commissioni censuarie provinciali e centrale ai sensi dei citati articoli 7 e 18.

Testo in vigore dal 25 maggio 1951 al 17 aprile 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1951-05-18;333~art2 · fonte del testo