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Il valore dei terreni espropriati non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ai fini della determinazione della indennita' di espropriazione, prevista dagli articoli 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' accertato, in base ai criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta stessa, dal competente Ufficio delle imposte e sara' opponibile, sempre a questi soli effetti, davanti alle Commissioni censuarie provinciali e centrale ai sensi dei citati articoli 7 e 18. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 marzo 1953, n. 224
3La L. 21 marzo 1953, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A modifica di quanto stabilito [...] dall'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, i ricorsi ivi previsti sono proponibili davanti alle Commissioni amministrative, secondo le norme di cui al testo unico 9 maggio 1950, n. 203".
Testo in vigore dal 17 aprile 1953 al 22 dicembre 2008
