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Nel caso di espropriazione di una quota di terreno indiviso il piano particolareggiato di espropriazione 6 intestato al singolo condomino espropriando. L'Ente espropriante puo' provvedere alla espropriazione dei terreni, oggetto della comunione, fino ad esaurire il valore della quota ideale spettante a detto condomino. La porzione espropriata sara' imputata alla quota del condomino colpito da espropriazione.
Testo in vigore dal 25 maggio 1951 al 22 dicembre 2008
