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A decorrere dal 1 gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, oltre alle quote del 7,50 per cento, dell'1 per cento e del 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, attribuite rispettivamente ai Comuni, ai Comuni montani ed alle Provincie con gli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, viene prelevata una quota dell'1 per cento per un fondo da ripartirsi come appresso fra i Comuni, e pari quota dell'1 per cento per un fondo da ripartirsi come appresso fra le Provincie. Tali fondi, a disposizione del Ministero delle finanze, sono destinati a compensare la perdita subita da ciascun ente per effetto dell'abolizione delle addizionali sul reddito agrario e relative eventuali eccedenze, disposta dal precedente articolo. L'Intendenza di finanza, in base alle somme accertate, per i titoli di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura del conto relativo all'esercizio 1960, determina in via provvisoria la somma spettante ad ogni ente e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre, salvo conguaglio sulla base delle risultanze del conto consuntivo dello stesso esercizio 1960. I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Le somme eventualmente residuate affluiranno al bilancio dello Stato.

Testo in vigore dal 30 settembre 1960 al 3 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art16 · fonte del testo