1. In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali). 2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un ufficio postale situato nella Comunita', soltanto quando sugli imballaggi o sui documenti di accompagnamento non figura un'etichetta gialla il cui modello e' determinato secondo la procedura prevista all'articolo 57. Le autorita' competenti dello Stato membro di spedizione sono tenute ad apporre o fare apporre tale etichetta sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento quando le merci non soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 di detto trattato.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art48 · fonte su Normattiva