Quando, nei casi previsti dal presente regolamento, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea concernenti la libera circolazione delle merci sono applicate soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci, l'interessato puo', per qualsiasi ragione valida, ottenere tale documento a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato membro di partenza.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art9 · fonte su Normattiva