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Nel caso in cui il titolare della rendita sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, l'importo della nuova rendita complessivamente dovuta da liquidarsi a norma dell'art. 37 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sara' decurtato dell'importo corrispondente alla rendita gia' riscattata.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010
