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I prestatori d'opera, assunti in virtu' del precedente art. 2, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attivita' dell'azienda, e possono essere conteggiati a copertura dell'aliquota di assunzione obbligatoria prevista dall'art. 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in favore degli invalidi di cui all'art. 2 della legge medesima, ferme restando le disposizioni dell'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio.

Testo in vigore dal 13 marzo 1958 al 26 marzo 1961

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