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Al fine di promuovere e sostenere l'attivita' di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma terzo, punto b), possono essere concessi all'ENI e, per le materie prime di interesse siderurgico, all'IRI, contributi in misura pari al ((70)) per cento delle spese sostenute all'estero ((anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attivita' di ricerca gia' istituite)) per:
- a)studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico di dettaglio;
- b)lavori di ricerca operativa;
- c)opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attivita' di ricerca mineraria. I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), tenuto conto di eventuali finanziamenti concessi da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalita' di ricupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche. La Direzione generale delle miniere controlla la rispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonche' la congruita' delle spese sostenute. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori. ((Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori)).
Testo in vigore dal 24 giugno 1984 al 3 ottobre 1987
