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Al fine di promuovere e sostenere l'attivita' di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera b), possono essere concessi all'ENI e, per i minerali di interesse siderurgico, all'IRI, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero, anche nell'ambito ci acquisizioni di partecipazioni in attivita' di ricerca gia' istituite, per lo svolgimento di:
- a)studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;
- b)lavori di ricerca operativa;
- c)opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attivita' di ricerca mineraria. Possono essere concessi ai soggetti di cui al primo comma finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione o la partecipazione in miniere all'estero gia' in attivita' di coltivazione. Il finanziamento agevolato di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 20 per cento del tasso di riferimento, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), tenuto conto di eventuali finanziamenti concessi da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalita' di recupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche. Le somme recuperate affluiscono ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la promozione dell'attivita' mineraria all'estero. La commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246, controlla la rispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonche' la congruita' delle spese sostenute. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori. 7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori
Testo in vigore dal 3 ottobre 1987 al 22 agosto 1990
