Norme per l'edilizia residenziale

Art. 21 — Modalità per la determinazione del reddito

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Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonche' ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie di aventi diritto all'assegnazione dell'alloggio il reddito complessivo del nucleo familiare e' diminuito di L. 500.000 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 75 per cento. Per il requisito della residenza si applica quanto disposto dall'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Testo in vigore dal 19 agosto 1978 al 27 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art21 · fonte su Normattiva