Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Art. 5 — Eleggibilità a consigliere regionale
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Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' il giorno della elezione.
Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 9 maggio 1978
